Il Gruppo Piaggio opera in numerosi Paesi mediante proprie società controllate, con funzioni produttive, distributive, commerciali o di ricerca e sviluppo. 

Tutte le società del Gruppo operano principalmente nel Paese e nel mercato in cui le stesse sono insediate, versando le imposte sugli utili ivi prodotti, quelle sui redditi da lavoro dei dipendenti direttamente impiegati nelle medesime attività, le imposte sui consumi e gli altri tributi locali imposti dalle diverse normative in vigore.

Le società controllate non sono localizzate in Stati “non cooperativi” ai fini fiscali o in Stati considerati dalla normativa fiscale italiana a fiscalità cd. privilegiata, a meno che ciò non sia richiesto da inevitabili esigenze industriali o commerciali. Laddove ciò dovesse avvenire la Capogruppo adotta e rispetta il regime fiscale previsto dalla normativa italiana sulle “Controlled Foreign Companies” (i.e. cd. CFC rules).

Il Gruppo adotta nelle proprie scelte economiche un approccio improntato a principi di rigore, prudenza e correttezza e rifiuta l’utilizzo di schemi di “pianificazione fiscale aggressiva” mediante la creazione di strutture societaria artificiose miranti ad eludere i propri obblighi fiscali ed a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Tutti gli incentivi e le agevolazioni di natura fiscale sono utilizzati nel pieno rispetto della ratio che spinge i singoli Paesi alla loro adozione e comunque attraverso un approccio trasparente. La variabile fiscale, infatti, è ad esclusivo supporto dei piani e degli obiettivi di carattere industriale e commerciale e non ne rappresenta mai la causa principale o prevalente.

Al fine di eliminare o contenere fenomeni di doppia imposizione economica e giuridica, il Gruppo, laddove consentito, applica le “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul capitale e per la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale” cosi come interpretate dall’OCSE.

Le transazioni infragruppo sono regolate sulla base del cd. “arm’s length principle”, cosi come interpretato in ambito OCSE nelle linee guida (i.e. “Transfer Pricing Guidelines”). A riguardo, inoltre, il Gruppo adotta strumenti tesi ad evitare o ridurre il rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e gli eventuali contenziosi fiscali, quali i cd. APA – “accordi preventivi sui prezzi di trasferimento”.

Si evidenzia, infine, che la Capogruppo adempie a tutti gli oneri documentali necessari alla disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, c. 2 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito di operazioni di cui all’art. 110, c. 7 del TUIR, mediante la predisposizione del c.d. “Masterfile”, che raccoglie informazioni riguardanti il gruppo multinazionale e la politica dei prezzi di trasferimento nel suo complesso, e della “documentazione nazionale” (cd. country file), che riporta più nello specifico le informazioni relative alla Capogruppo, ai sensi dell’art. 26 del DL 2010 n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

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